Iperammortamento 2026: come funziona la nuova maxi-deduzione per gli investimenti 4.0
FISCO
Giovanni Ascione
5/16/20262 min leggere
Con la Legge di Bilancio 2026 e il successivo decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026, torna l’iperammortamento come principale incentivo fiscale agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico. La misura, disciplinata dall’art. 1, commi 427–436 della Legge n. 199/2025, sostituisce progressivamente il modello basato sui crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, riportando il sistema verso un meccanismo di super deduzione fiscale legato agli ammortamenti.
L’incentivo consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, utilizzabile esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario. La misura opera quindi come variazione in diminuzione del reddito imponibile IRES o IRPEF e non assume rilevanza ai fini IRAP.
Il nuovo impianto riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
beni materiali e immateriali 4.0 inclusi negli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025;
sistemi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
impianti per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
sistemi integrati di accumulo energetico.
La struttura del beneficio è progressiva e si articola su tre scaglioni:
maggiorazione del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
maggiorazione del 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni;
maggiorazione del 50% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
L’effetto fiscale può essere particolarmente rilevante. Un investimento da 1 milione di euro in beni Industria 4.0 genera infatti una base ammortizzabile pari a 2,8 milioni. Con aliquota IRES al 24% e ammortamento quinquennale, il beneficio fiscale teorico può raggiungere circa 432.000 euro complessivi distribuiti lungo la vita utile del bene.
Rispetto al precedente sistema dei crediti d’imposta, il nuovo iperammortamento modifica profondamente la natura dell’incentivo. Il beneficio non genera immediata liquidità compensabile tramite F24, ma produce un vantaggio fiscale progressivo nel tempo attraverso maggiori quote deducibili. Questo implica che la reale efficacia della misura dipenda dalla capacità dell’impresa di generare redditi imponibili sufficienti ad assorbire il beneficio fiscale negli esercizi successivi. Le imprese con ridotta capacità fiscale potrebbero quindi ottenere vantaggi inferiori rispetto al precedente modello Transizione 4.0.
L’accesso all’agevolazione richiede inoltre:
perizia tecnica asseverata attestante caratteristiche tecnologiche e interconnessione del bene;
certificazione contabile delle spese sostenute;
trasmissione periodica dei dati di ammortamento al GSE.
Particolarmente rilevante è il meccanismo di monitoraggio continuativo previsto dal decreto. Le imprese dovranno trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione consuntiva e previsionale ed entro il 30 giugno successivo il piano analitico di ammortamento e utilizzo del beneficio fiscale.
Con questa misura, il sistema torna dunque a privilegiare incentivi legati alla redditività futura dell’impresa piuttosto che trasferimenti fiscali immediatamente monetizzabili. Questo approccio riduce l’impatto diretto sulla finanza pubblica ma tende anche a favorire maggiormente imprese patrimonialmente solide e fiscalmente capienti. La misura si inserisce nella strategia di rafforzamento della competitività industriale attraverso la digitalizzazione dei processi produttivi, l'incremento della produttività industriale e l'efficientamento energetico.
