Pex e dividendi: cosa cambia con il DL 38/2026

Giovanni Ascione

5/11/20262 min leggere

Il DL 38/2026 interviene sul regime di tassazione delle partecipazioni societarie e sul trattamento fiscale dei dividendi percepiti da soggetti IRES, modificando in modo rilevante la disciplina della Participation Exemption (PEX) e incidendo sugli articoli 87 e 89 del TUIR. L’intervento si colloca in una logica di revisione della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo di ripristinare un assetto più coerente e neutrale del sistema fiscale delle partecipazioni.

Il regime PEX consente, in via generale, l’esenzione del 95% delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate, subordinatamente al rispetto di requisiti quali il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno 12 mesi, la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, la residenza della partecipata in Stati non a fiscalità privilegiata e l’esercizio di un’effettiva attività d’impresa commerciale. La base imponibile IRES è quindi limitata al 5% della plusvalenza, secondo una logica di attenuazione della doppia imposizione economica lungo la catena partecipativa.

La Legge di Bilancio 2026 era intervenuta non tanto modificando in modo diretto la struttura dell’art. 87 o dell’art. 89 TUIR, quanto incidendo sul perimetro applicativo del regime attraverso criteri più restrittivi di accesso e qualificazione. In particolare, erano state introdotte soglie quantitative che condizionavano l’applicazione del regime, determinando un approccio più selettivo e, nella prassi, una maggiore attenzione ai casi di strutture partecipative articolate e flussi infragruppo indiretti.

In questo contesto, non si è trattato di una modifica della definizione normativa di “struttura complessa”, ma di un’evoluzione dell’approccio applicativo. L’attenzione interpretativa si è infatti concentrata maggiormente sulle catene partecipative multilivello e sui passaggi non diretti dei dividendi, con una valutazione più prudenziale della riconducibilità del flusso economico all’interno di strutture di gruppo considerate fisiologiche. Tale impostazione ha determinato, in alcuni casi, una minore automaticità nell’applicazione dell’esclusione del 95%, soprattutto in presenza di partecipazioni indirette o veicoli interposti.

Il DL 38/2026 interviene in senso correttivo eliminando le soglie quantitative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, in particolare la soglia minima di partecipazione del 5% e la soglia di valore fiscale pari a 500.000 euro. L’eliminazione di tali limiti comporta il ritorno a un impianto prevalentemente qualitativo, in cui la rilevanza fiscale della partecipazione dipende esclusivamente dai requisiti sostanziali previsti dalla disciplina PEX.

Sul fronte dei dividendi, il DL 38/2026 rafforza l’applicazione del regime di esclusione del 95% previsto dall’articolo 89 TUIR. Tale regime mantiene la propria struttura ordinaria, che prevede l’inclusione nel reddito imponibile nella misura del 5%, in coerenza con la finalità di attenuazione della doppia imposizione economica sugli utili societari. Le criticità emerse nella fase precedente non derivavano da una modifica del dettato normativo dell’art. 89, ma dall’applicazione più prudenziale del perimetro dell’esenzione nei casi di strutture partecipative complesse e flussi infragruppo indiretti.

Per strutture complesse si intendono, in particolare, catene societarie articolate su più livelli, partecipazioni indirette e veicoli interposti all’interno di gruppi societari, nei quali il dividendo non viene distribuito in modo diretto ma risale attraverso più passaggi infragruppo. In tali fattispecie, l’approccio applicativo della disciplina 2026 aveva comportato una maggiore attenzione alla sostanza economica del flusso e alla coerenza della struttura partecipativa complessiva, con conseguente riduzione dell’automaticità nell’applicazione dell’esclusione.

Il DL 38/2026 interviene riducendo tale rigidità interpretativa e riportando l’applicazione dell’art. 89 TUIR a una lettura più coerente con la sua funzione originaria, orientata alla neutralità fiscale dei flussi infragruppo e alla riduzione della doppia imposizione economica lungo le catene partecipative.

Nel complesso, la riforma produce un effetto di ricomposizione sistemica del regime PEX, rafforzando la neutralità fiscale delle partecipazioni e riducendo le frizioni generate dall’impostazione precedente. Il sistema torna così a privilegiare una logica di tassazione in capo alle società operative e di neutralità nei passaggi infragruppo del capitale, con impatti rilevanti sulla pianificazione delle holding, sulle operazioni di riorganizzazione e sulle operazioni straordinarie, riducendo una delle principali frizioni che incidono sulla circolazione dei capitali.